Regolamento REACH: nuove restrizioni per i nonilfenoli etossilati

NEWS: sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 14 gennaio 2016 è stato pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 2016/2026, emesso dalla Commissione del 13 gennaio 2016, che modifica l’allegato VII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 in merito alla registrazione, alla valutazione, all’autorizzazione e alla restrizione delle sostanze chimiche contenute negli articoli tessili immessi sul mercato.

La modifica interessa soprattutto la presenza dei Nonilfenoli etossilati negli articoli tessili che possono essere lavati in acqua e che contengono NP e NPE in concentrazioni pari o superiori a 100 mg/kg (0,01 % in peso). Essa prevede una restrizione, presente come aggiunta alla voce 46a Nonilfenoli etossilati (NPE), che fissa i limiti di concentrazione alle percentuali sopra indicate.

Il regolamento, che non si applica all’immissione sul mercato di articoli tessili di seconda mano o di nuovi articoli fabbricati senza l’uso di NPE ed esclusivamente con materie tessili riciclate, entrerà in vigore a partire dal 3 febbraio 2021.

Si specifica, inoltre, che nei paragrafi 1 e 2 del regolamento, con il termine “articolo tessile”, si fa riferimento a qualsiasi prodotto non finito, semifinito o finito costituito da almeno l’80 % in peso di fibre tessili, o a qualsiasi altro prodotto che contiene una parte che è costituita da almeno l’80 % in peso di fibre tessili, inclusi prodotti quali abbigliamento, accessori, prodotti tessili per interni, fibre, filati, tessuti e pannelli a maglia.

Tale regolamento è stato emanato dopo aver preso visione del rapporto consegnato dal Regno di Svezia il 2 agosto 2013 all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, nel quale si palesava il rischio prodotto dall’esposizione ai nonilfenoli e ai nonilfenoli etossilati per l’ambiente, e in particolare per le specie acquatiche che vivono nelle acque di superficie. L’esclusione di NP è stata ritenuta necessaria dal comitato per la valutazione dei rischiRAC») e dal comitato per l’analisi socioeconomica dell’Agenzia («SEAC»).

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