Morti sul lavoro: niente risarcimento per negligenze sulla sicurezza

In tema di sicurezza e vittime sul lavoro ci sono grosse novità dalla Corte di Cassazione; con sentenza n.12046 la corte si è pronunciata sulla richiesta di risarcimento danni avanzata dai familiari di un operaio deceduto in seguito ad un incidente avvenuto sul posto di lavoro.

E’ stato stabilito che dal 29 maggio 2014 entrerà in vigore la nuova norma che non prevede risarcimento per le vittime di infortunio mortale sul lavoro se non sono state rispettate le misure di sicurezza.
La terza sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 12046 ha rifiutato la richiesta di risarcimento danni avanzata dai familiari di un operaio deceduto a seguito di incidente sul posto di lavoro, poiché non indossava le dotazioni di sicurezza necessarie.
I familiari dell’operaio travolto e schiacciato da un palo nel corso di un’operazione di scarico materiale,  non hanno diritto a nessun risarcimento, visto che l’incidente è da imputare totalmente al mancato uso degli strumenti di protezione e sicurezza.

Pur essendo acclarato che “il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza sul lavoro anche contro l’operato negligente degli stessi operai che tentino, per superficialità o semplice imprudenza, di sottrarsi all’osservanza delle misure di sicurezza predisposte dall’impresa, e che risponde di regola della loro negligenza ed imprudenza anche quando, pur avendo predisposto le cautele necessarie, gli operai si siano infortunati non avendole rispettate”.
In questo caso la condotta del lavoratore è esime ogni responsabilità del datore di lavoro, che diventa “unico elemento causale del fatto, e che ciò si verifica quando essa assume le connotazioni dell’inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo“.

In questo caso si considera il comportamento del tutto fuori dagli schemi del lavoratore unica causa efficiente del danno che lo stesso si è provocato.

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