Gestione dei rifiuti? Novità con lo Sblocca Italia
Il decreto legge Sblocca Italia (dl 133/2014) è stato approvato il 5 novembre 2014, prevede delle novità anche in materia di gestione dei rifiuti. Il decreto prevede la realizzazione di un sistema “adeguato e integrato” di gestione dei rifiuti urbani e una revisione dell’articolo 234 del Codice ambientale, relativo ai prodotti in polietilene. Il DL prevede anche delle novità volte a semplificare la gestione delle terre di scavo e nuove deroghe “emergenziali” al divieto di smaltimento extraregionale dei rifiuti non pericolosi. Queste previsioni sono contemplate da specifici articoli del DL come l’art. 8 e l’art. 35.
L’articolo 8 autorizza il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione che serva a dettare disposizioni per la semplificazione e la riorganizzazione della disciplina inerente la realizzazione degli interventi in tema di gestione delle terre e rocce da scavo.
L’articolo 35, invece, prevede una serie di disposizioni volte a realizzare un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani attraverso l’individuazione della capacità complessiva di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento esistenti o autorizzati, a livello nazionale, con l’indicazione della capacità di ciascun impianto e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati per coprire il fabbisogno residuo.
Quest’articolo prevede, da un lato, diverse modifiche alla procedura per la realizzazione di impianti di recupero di energia dai rifiuti, dall’altro ulteriori disposizioni relative a: recupero dei rifiuti organici (comma 2); finanziamenti per il trattamento energetico fuori regione dei rifiuti (comma 7); affidamento, a partire dal 2016, della nuova concessione del SISTRI (comma 10); deroga al divieto di smaltimento fuori regione dei rifiuti urbani in quelle situazioni di calamità naturali (comma 11); rifiuti di beni in polietilene.
Nel caso degli impianti di recupero energetico, l’aumento del carico dei rifiuti processabili potrà essere portato fino a «saturazione del carico termico» esclusivamente in caso di esito positivo della compatibilità ambientale (qualità dell’aria compresa) di questo modello operativo. Gli impianti dovranno assicurare anche il trattamento, in via prioritaria, dei rifiuti urbani prodotti dal territorio regionale fino al raggiungimento del relativo fabbisogno, e in via residua il processo di quelli provenienti da altre regioni (dopo aver pagato il relativo contributo all’Ente ospitante) e dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo.
Il dl 133/2014 attraverso un altro intervento sull’articolo 182 del decreto legislativo 152/2006, allevia il divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse dalla propria, tranne nei casi in cui una regione si trovi in condizioni critiche riconosciute dalla Protezione civile.
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