Bonus edilizi e Superbonus 2023: obbligo dal 1 gennaio 2023 di Attestazione SOA
Per ottenere le agevolazioni fiscali previste dai Bonus edilizi e dal Superbonus, dal 1 gennaio 2023 alle imprese viene richiesta l’attestazione SOA per lavori di importo superiore a 516mila euro.
La Certificazione SOA è un attestato obbligatorio (rilasciato da Organismi di Attestazione autorizzati) che comprova la capacità economica e tecnica di aziende che posseggono determinati requisiti di qualificarsi per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo maggiore a € 150.000,00 e conferma inoltre che il soggetto certificato sia in possesso di tutti i requisiti necessari alla contrattazione pubblica.
Si tratta quindi di un documento molto complesso, che comporta varie verifiche in merito alla capacità economica e tecnica dell’impresa, nonché alla sua esperienza lavorativa ed è necessario alle imprese del settore edile per la partecipazione a gare d’appalto indette dalla pubblica amministrazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2023 l’attestazione SOA è obbligatoria anche per tutti i lavori (con importi superiori a 516.000 euro) che danno diritto al Superbonus e agli altri Bonus edilizi. Tale importante novità è contenuta nella Legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51 e si articola in varie fasi, come previsto dall’Art. 10-bis:
- Fase 1 (transitoria): “Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, è affidata:
- ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici” (Attestazione SOA).
- ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici”
- Fase 2 (definitiva): “A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 000 euro, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici”.
L’obbligo della SOA non si applica ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nonché’ ai contratti di appalto o di subappalto stipulati in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge.
Ma passiamo ora ad esaminare in sintesi le ultime novità in materia di Superbonus, introdotte dal D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 – Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2023.
Le nuove modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 si basano sulla “straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia e di definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa”. Si tratta quindi di “modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali”.
In particolare, il decreto prevede:
Art. 1
- 1, lett.a) il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di acquisto di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con i suddetti interventi: “Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b)”;
- 1, lett.b) l’esclusione del reato di “concorso in violazione”, escludendo la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari dei crediti, nel momento in cui i cessionari siano in possesso della documentazione utile a dimostrare l’effettiva realizzazione delle opere: “Ferme le ipotesi di dolo di cui al comma 6 il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1”;
Art. 2
- Ribadisce il divieto di acquisto di crediti l’imposta: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto… non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge”;
- Le nuove disposizioni non si applicano, ai fini del Superbonus, qualora in data precedente al 17 febbraio 2023:
a)risulti presentata la CILAS in caso di interventi diversi da quelli condominiali(ossia quelli effettuati su mini condomini in “mono proprietà”, unifamiliari, edifici posseduti in via esclusiva da ONLUS, APS e ODV e IACP)
b) risulti adottata la delibera assembleare e presentata la CILAS per interventi condominiali
c) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per interventi di demolizione e ricostruzione;
- Le nuove disposizioni non si applicano, ai fini degli altri bonus, qualora in data precedente al 17 febbraio 2023:
a) sia presentata la richiesta del titolo abilitativo
b) siano già iniziati i lavori per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo
c) sia regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il rogito di compravendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni di cui all’art.16 bis co.3 del TUIR-DPR 917/1986.
Cerca nel blog
Ultime news
- Avviso 5/2024 Fondimpresa | Green Transition & Economia Circolare
- Avviso 4/2024 Fondimpresa | Formazione in Paesi Terzi
- Novità 2024: il corso sul Controllo di Gestione
- Avviso 1/2024 Fondirigenti | Transizioni digitali: mindset e competenze manageriali per la competitività d’impresa
- Avviso 2/2024 – Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle PMI aderenti